Commento alla Decisione n. 1295/1999/CE, Gazzetta Ufficiale n. L 155 del 22/06/1999
Il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano congiuntamente
che, tra le questioni prioritarie da trattare nel quadro del futuro programma di sanità
pubblica, essi rivolgeranno un'attenzione particolare alle malattie rare.
Analizzando infatti i consideranda della Decisione n. 1295/1999/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 1999, per adottare un programma d'azione
comunitaria sulle malattie rare nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica,
che preludono alla Decisione stessa, emerge:
- la valenza dellazione comunitaria, in grado di apportare un valore aggiunto unico
ad analisi ed interventi, e che, al fine di un miglioramento della qualità della vita di
tutti i cittadini dellUnione, deve indirizzarsi alla prevenzione delle malattie e
alla promozione dell'educazione e dell'informazione sanitaria attraverso il coordinamento
delle misure nazionali, la diffusione delle informazioni e delle esperienze,
l'individuazione congiunta delle priorità, lo sviluppo adeguato di reti, la selezione di
progetti europei su scala comunitaria, nonché la motivazione e la mobilitazione di tutti
i soggetti coinvolti, in particolare i professionisti nel campo della sanità, i
ricercatori e le persone direttamente o indirettamente colpite da queste malattie;
- la necessità di un approccio di salute pubblica, le malattie rare sono state dichiarate
area prioritaria di azione comunitaria (Commissione del 24 novembre 1993) e necessitano
del disegno di un programma dazione nel quadro di una politica globale e coerente
che comprende:
- monitoraggio sanitario di almeno 5 anni con valutazioni in itinere al fine di adeguare
programma ed azioni agli sviluppi eventualmente verificatisi,
- cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità
pubblica e con i paesi terzi, per promuovere la collaborazione transnazionale tra le
organizzazioni di volontariato che forniscono assistenza alle persone direttamente od
indirettamente colpite,
- iniziative in materia di prodotti medicinali orfani e di ricerca medica;
- l'importanza di interventi focalizzati a migliorare la vita dell'individuo affetto; le
malattie rare infatti, sono quelle che comportano una minaccia per la vita o una
debilitazione cronica la cui prevalenza è talmente bassa da richiedere, per lottare
contro di esse, sforzi combinati particolari, atti ad evitare un'elevata morbilità o
mortalità perinatale e precoce, od un considerevole abbassamento della qualità della
vita o del potenziale socioeconomico dell'individuo, ed a far sì che le persone colpite
ricevano le risorse ed i servizi sanitari di cui hanno bisogno.
Il Parlamento ed il Consiglio Europeo sono quindi pervenuti alla:
DECISIONE N. 1295/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 1999
che adotta un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare nel quadro dell'azione
nel settore della sanità pubblica (1999-2003)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
decidono
- di adottare un programma dazione comunitaria sulle malattie rare per il
periodo 1 gennaio 1999- 31 dicembre 2003 (art. 1, co. 1);
- di contribuire, con il presente programma, a garantire un livello elevato di
protezione sanitaria contro le malattie rare migliorando le conoscenze in materia
attraverso la creazione e limplementazione di: una rete europea di informazione che
coinvolga professionisti, ricercatori ed associazioni di pazienti e che sfrutti tutti i
mezzi per la diffusione dellinformazione, internet compreso; una collaborazione
transnazionale tra le organizzazioni che si occupano di assistenza; un sistema di
monitoraggio e di sorveglianza (art. 1, co. 2, 3; allegato);
- di assicurare lattuazione delle azioni sopracitate grazie alla cooperazione
della Commissione, assistita da un Comitato designato i cui compiti vengono indicati per
esteso allarticolo 5 di questa stessa Decisione, con gli Stati Membri e le
istituzioni e le organizzazioni attive nel campo delle malattie rare (art. 2, co. 1, 2);
- di assicurare, grazie alla Commissione, coerenza e complementarietà tra le
azioni comunitarie da attuare secondo il presente programma e quelle realizzate in ambiti
quali la sanità pubblica ed i farmaci orfani (art. 3);
- di incoraggiare ed attuare la cooperazione con i Paesi terzi, con i Paesi
associati dellEuropa centrale, con Cipro e con Malta secondo condizioni e regole
stabilite (art. 6, co. 2) e con le organizzazioni internazionali competenti in
materia di sanità pubblica, in particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
secondo la procedura di cui all'articolo 5 (art. 6 co. 1);
- di adottare attraverso la Commissione le misure necessarie a garantire controllo
e valutazione del programma in funzione dellobiettivo di cui allarticolo 1
(art. 7, co. 1) e di presentare dopo una relazione intermedia la relazione
definitiva al termine del programma (art. 7, co. 2).